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Denuncia di Inizio Attività

Ufficio di riferimento: Sezione edilizia privata icona per la stampa della pagina

Descrizione Servizio

La Denuncia di Inizio Attività (DIA), in alternativa al permesso di costruire, è una autocertificazione, asseverata da un tecnico abilitato, che consente di effettuare tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, tranne:

- interventi di manutenzione ordinaria

- interventi che necessitano di Permesso di Costruire

La D.I.A. non è ammissibile per interventi in zona agricola.

Gli articoli 41 – 42 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 definiscono le procedure relative alla Denuncia di Inizio Attività.

Cosa occorre:

Denuncia dell'attività edilizia su apposito modulo, asseverazione di un tecnico iscritto all’Albo Professionale di conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, elaborati grafici, documentazione fotografica ed allegati indicati nel modulo.

Dal mese di Gennaio 2010 per la presentazione di TUTTE le pratiche edilizie presso il Comune di Brugherio è necessario:

- registrarsi al sito www.cportal.it (i professionisti potranno richiedere il codice di attivazione ai numeri 039/2893313 - 345 – 346)

- inserire i dati della pratica edilizia

- procedere alla trasmissione telematica, mediante “pubblicazione” della stessa al Comune.

La ricezione dell'istanza avverrà poi con le modalità già in corso, mediante presentazione diretta all’ufficio Edilizia Privata della pratica completa di tutti gli allegati cartacei, che verranno valutati dal tecnico istruttore (previo appuntamento).

Non potranno essere accettate pratiche che non siano state preventivamente trasmesse in via telematica.

Tempi:

30 giorni dalla presentazione della denuncia completa (previo parere favorevole Valutazione Impatto Paesistico).

Costi: Diritti di segreteria (vedi tabella)

Se l'intervento è oneroso: oneri di urbanizzazione (vedi allegato alla delibera C.C. n. 23 del 30.03.2009) e costo di costruzione (vedi determinazione dirigenziale) da pagarsi entro 30 giorni dal deposito della DIA (L.R. 12/05 art. 42).